Domanda di contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione per i nuclei familiari la cui abitazione deve essere sgomberata per l’esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico.

14 10 Ottobre

Notizie e informazioni - 21 Ottobre 2024

A seguito della cessazione del Contributo di Autonoma Sistemazione in data 01.09.2024 si pubblicano i nuovi requisiti per continuare a percepire a partire dal 01.09.2024 e fino al 31.12.2024 un “Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l’autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 ed abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione.

Si specifica che per i destinatari di un provvedimento di sospensione del contributo di autonoma sistemazione, a seguito della mancata presentazione della dichiarazione del mantenimento dei requisiti entro il 5 luglio 2024, in analogia con le disposizioni dell'ordinanza n. 197 del 2024,  è consentito presentare domanda di CdA per la fruizione del contributo qualora sussistano i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 2 della richiamata ordinanza, con decorrenza della erogazione del contributo dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di cui al medesimo comma 1 (ovvero dal 1 aprile 2025), fermo restando l'obbligo di presentare la nuova dichiarazione entro il 31.03.2025.

Riferimento FAQ Assistenza Sisma 2016:

htthttps://assistenza.sisma2016.gov.it/knowledgebase.php?article=419ps://assistenza.sisma2016.gov.it/knowledgebase.php?article=419

Ordinanza 197 del 24.07.2024 Nota trasmissione Modello richiesta CDA. pdf Domanda CDA