Statuto
Approvato con delibera n. 76 del 17/09/1991
COMUNE DI PENNA S. ANDREA (TE):
Statuto approvato dal Consiglio Comunale con delibere n. 76 del 17.9.91, n.73 del
28.10.92., n. 78 del 16.11.92 e n. 86 del 24.11.92.
(Modifiche apportate dal Consiglio Comunale con delibere n. 17 e 18 del 21.2.1995, n. 37 del 18.4.1995 a seguito della emanazione della L. n. 81/95 e successive modificazioni).
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
Art. 1
Il Comune di Penna S. Andrea
1. Il Comune di Penna S. Andrea è Ente autonomo nell`ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Il Comune esercita funzioni proprie e le funzioni ad esso espressamente attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
Art. 2
Territorio, gonfalone, stemma
1. Il Comune di Penna Sant`Andrea è costituito dalle comunità delle popolazioni e dei territori di Penna Sant`Andrea, Val Vomano, Capsano, Pilone, Castellaro, SS. Trinità.
2. Capoluogo e sede degli organi e degli uffici comunali sono siti in Penna Sant`Andrea. Nella frazione Val Vomano è istituito un recapito ove, con deliberazione del Consiglio Comunale, vengono distaccati uno o più uffici comunali.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Il regolamento disciplina, nel rispetto della legge, l`uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti o associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
Art. 3
Finalità
1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.
Art. 4
Tutela della salute
1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell`ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l`attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
Art. 5
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico
1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l`ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
Art. 6
Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero
1. Il Comune promuove lo sviluppo dei patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Il Comune cura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, musicale ed etnocoreutico della collettività pennese, dando in particolare il proprio patrocinio al Gruppo Folcloristico "Laccio d`amore".
3. Incoraggia e favorisce lo sport promozionale, dilettantistico e sociale ed il turismo sociale e giovanile.
4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l`istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l`accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge 8.6.90 n. 142.
5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati dal regolamento di cui all`art. 70 comma 3 del presente Statuto, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuita per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.
Art. 7
Assetto ed utilizzazione del territorio
1.1l Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti artigianali, industriali, turistici, e commerciali; predispone la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
2. Realizza piani di sviluppo dell`edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all`abitazione.
3. Predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
4. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi statali e regionali.
Art. 8
Sviluppo economico
1. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell`agricoltura, favorendo l`adeguamento delle infrastrutture nelle zone agricole al fine di consentire alla popolazione agricola migliori condizioni di vita ed una più equa re-munerazione del lavoro.
2. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l`organizzazione razionale dell`apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, con particolare riguardo a quello artistico e tradizionale; adotta le iniziative atte a stimolarne l`attività e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione del prodotto ed una più equa remunerazione del lavoro.
4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l`ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
5. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.
Art. 9
Programmazione
1. In conformità a quanto disposto dall`art. 3 comma 5, 6, 7 ed 8 della L. 8.6.90 n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l`apporto dei Sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
Art. 10
Partecipazione
1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all`attività politica ed amministrativa dell`Ente, secondo i principi stabiliti dall`art.3 della Costituzione e dell`art. 6 della Legge 8.6.1990 n. 142.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l`informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l`istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre e rassegne, pubblicando un bollettino periodico informativo e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.
4. Il Comune promuove inoltre la costituzione di unioni con altri Comuni limitrofi ai sensi dell`ari. 26 della L n. 142/90, per l`esercizio di funzioni e servizi di interesse comune.
TITOLO II
LO STATUTO ED I REGOLAMENTI
Art. 11
Lo Statuto
1. Lo Statuto costituisce atto normativo generale, obbligatorio per legge, del quale il Comune deve essere permanentemente dotato.
2. Lo Statuto non può essere revocato senza l`approvazione di un nuovo Statuto. La delibera di revoca, totale o parziale, diviene operante solo con l`entrata in vigore delle norme sostitutive.
3. Lo Statuto è vincolante per il Comune; ogni atto, anche dì portata generale, che si ponga in contrasto con esso è illegittimo.
4. Nessun atto comunale può determinare la revoca, anche parziale, di norme statutarie.
Art. 11/1
Commissioni per le pari opportunità
Si istituisce la commissione per le pari opportunità in attuazione di quanto disposto dall`art. 27 della legge 25.3.1993 n. 81 il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento per il funzionamento degli organi secondo le disposizioni dell`art. 18 dello Statuto.
Ai fini della nomina della Giunta e degli organi collegiali del Comune, nonché dei rappresentanti del Comune negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, deve essere acquisito preliminarmente il parere della Commissione per le pari opportunità.
Art. 12
Revisione dello Statuto
1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvale dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all`art. 4, comma 3 della Legge 8.6.1990 n. 142.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta da! consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
Art. 13
I Regolamenti
1. Per l`attuazione dei principi indicati nel presente Statuto, il Comune adotta appositi regolamenti.
Art. 14
Efficacia dei regolamenti
1. I Regolamenti di cui al precedente articolo ed ogni altro regolamento del Comune incontrano i seguenti limiti:
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti dello Stato e della Regione e con il presente Statuto;
b) la loro efficacia è limitata all`ambito comunale;
c) non possono contenere norme a carattere particolare;
d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l`intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore,
2. Spetta al Sindaco l`adozione di ordinanze per l`applicazione dei Regolamenti.
Art. 15
Procedimento di formazione dei Regolamenti
1. I Regolamenti sono adottati dai Consiglio Comunale ai sensi dell`art. 32, comma 2, lett. a), della L.08.06.1990 n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge.
2. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all`albo pretorio; una prima dopo l`adozione della deliberazione approvativa, in conformità all`art. 47, comma 1, della Legge 8.6.1990 n. 142; una seconda, da effettuarsi per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli ed approvazioni.
3. Essi diventano esecutivi dopo dieci giorni dal termine della seconda pubblicazione.
TITOLO III
L`ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I
I CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 16
II Consigliere Comunale
1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l`intero Comune, senza vincolo di mandato.
2. La natura e l`entità delle indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla legge.
Art. 17
Doveri del Consigliere
I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni comunali di cui fanno parte.
Art. 18
Attribuzioni del Consigliere
1.Il Consigliere ha diritto di iniziativa deliberativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2.Egli ha diritto di ottenere tutte le notizie ed informazioni utili all`espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l`esercizio di tale diritto sono disciplinati dal Regolamento.
4. Il Consigliere comunale è tenuto al segreto d`ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Per il computo dei quorum previsti dall`ari. 45, commi 2 e 4 della Legge 8.6.90 n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.
6. Il Consigliere comunale può essere delegato dal Sindaco alla trattazione di singoli affari amministrativi e può essere invitato a partecipare alla riunione di Giunta in cui viene trattato l`argomento riguardante la delega per relazione sul medesimo, ma senza facoltà di voto.
Art. 19
Dimissioni e decadenza del Consigliere
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo ai rispettivi consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
2.I casi di decadenza della carica di Consigliere comunale sono disciplinati dall`art. 289 del T.U. 1915 n. 148.
Art. 20
Il Consigliere anziano
Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto maggior cifra individuale ai sensi dell`ari. 72, 4° comma, del TU. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri come previsto dall`art. 7 - comma 7 della presente legge, marzo 1993 n. 81.
A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.
Art. 21
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri comunali si costituiscono in Gruppi consiliari composti, a norma di Regolamento, da uno o più componenti.
2. Ciascun Gruppo designa un Capo-Gruppo ed un Vice Capo-Gruppo.
3. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l`espletamento delle loro funzioni, idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi, forniti tenendo conto della disponibilità dell`Amministrazione.
4. Le funzioni della conferenza dei Capi-gruppo sono stabilite dal Regolamento.
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 22
Attribuzione del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l`indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l`attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalla legge sull`ordinamento delle autonomie locali, dalle altre leggi statali e regionali in quanto con essa compatibili, e dal presente Statuto.
3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale non possono essere adottate in via d`urgenza da altri organi del Comune, fatta eccezione per le delibere attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre comunque alla ratifica del Consiglio entro 60 giorni dall`adozione a pena di decadenza.
4. Spetta al Consiglio comunale definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nomina i rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni per i quali la legge riserva le competenze al Consiglio comunale.
Art. 23
Prima adunanza
1.La prima adunanza del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio dì dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dall`obbligo dì convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
Nella prima adunanza del Consiglio comunale si procede alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco e alla comunicazione da parte del Sindaco in merito alla nomina dei componenti della Giunta, nonché alla discussione ed approvazione del documento contenente indirizzi generali di governo. Ove taluni consiglieri non siano convalidabili il consiglio provvede nella stessa seduta alle necessarie surroghe. Ove non risulti convalidabili il Sindaco si determina la necessità del rinnovo della consultazione elettorale.
Art. 24
Sedute consiliari
1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria di norma per l`approvazione del Bilancio di Previsione, del Conto Consuntivo, dei piani territoriali ed urbanistici, dei Regolamenti, della costituzione di forme associative con altri Enti e della costituzione di istituzioni, enti e aziende e società a partecipazione comunale.
2. Esso può riunirsi in sessione straordinaria per la trattazione di tutte le altre materie di competenza ovvero in seduta straordinaria e urgente nei casi disciplinati dagli articoli seguenti.
3. Le sedute dei Consiglio Comunale si tengono di norma presso la sede municipale; le stesse possono tenersi in altre sedi, per la trattazione di particolari argomenti e su decisione del Consiglio comunale stesso o della Giunta comunale.
Art. 25
Convocazione del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì la fissazione del giorno dell’adunanza.
2. Il Consiglio Comunale può essere altresì convocato su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica.
3. Nei casi di cui al comma precedente l`adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
4. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
5. Il Consiglio Comunale si riunisce altresì ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
Art.26
Ordine del Giorno
3. L`ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del Regolamento.
Art. 27
Avviso di convocazione
1. L`avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all`Albo Pretorio e consegnato al domicilio dei Consiglieri comunali nei seguenti termini:
a)almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l`adunanza per le sessioni ordinarie;
b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l`adunanza per le sessioni straordinarie;
c)almeno ventiquattro ore prima dell`adunanza per i casi di urgenza e per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno.
2. Nell`avviso di convocazione di norma è anche indicato il giorno stabilito per la seconda convocazione in caso di seduta deserta.
3. I Consiglieri comunali sono tenuti a comunicare al Sindaco il domicilio, nell’ambito del territorio comunale, presso il quale intendono ricevere gli avvisi di convocazione per le sedute del Consiglio comunale nonché qualsiasi altra comunicazione a loro diretta.
4. Nessuna deliberazione può essere sottoposta all`approvazione del Consiglio Comunale se la relativa proposta, corredata dagli atti istruttori e dai pareri di cui all`art. 53 della L.142/90, non sia stata depositata presso l`ufficio di Segreteria almeno entro le ore 09.00 del giorno feriale precedente quello della seduta, salvo termini più ampi stabiliti dal Regolamento per materie di particolare rilevanza.
5. Nel caso di seduta d`urgenza è sufficiente il deposito degli atti entro le ore 9.00 del giorno stesso della seduta.
Art. 28
Numero legale per la validità delle sedute
1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell`adunanza, l`intervento di almeno quattro consiglieri.
3. Qualora al momento dell`apertura della riunione di prima convocazione, il Presidente constati l`assenza di oltre la metà dei Consiglieri assegnati, dichiara deserta la seduta rimandandola al giorno stabilito per la seconda convocazione.La seduta viene altresì dichiarata deserta qualora al momento della votazione di un argomento all`ordine del giorno il Presidente constati l`assenza di oltre la metà dei consiglieri assegnati.
4. Di tale circostanza viene data comunicazione ai Consiglieri assenti alla prima riunione almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la seduta dì seconda convocazione.
5. Ove nell`avviso di convocazione non sia prevista la data della seconda convocazione, il Sindaco convoca una nuova seduta consigliare, la quale , per la trattazione degli argomenti non trattati nella seduta dichiarata deserta, sarà considerata di seconda convocazione.
6.Qualora, nel corso della seduta di prima convocazione, venga meno il numero legale dei presenti a causa dell`obbligo, previsto dalla legge, di astensione di uno o più consiglieri su un argomento ovvero non si raggiunga il quorum speciale di consiglieri previsto dalla legge per determinati argomenti, il Presidente dichiara deserta la seduta limitatamente all`argomento di che trattasi ed invia il Consiglio Comunale a continuare la trattazione dei successivi punti all`ordine del giorno.
7. Gli argomenti di cui al comma precedente vengono rinviati alla .seduta di seconda convocazione con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
8. Non concorrono a determinare la validità della seduca gli Assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono, alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.
Art. 29
Numero legale per la validità delle votazioni
1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata.
2. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale.
Art. 30
Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Le sedute sono segrete quando si tratti di questioni concernenti persone e cioè comportino apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata e sulle capacità personali di chiunque.
Art. 31
Le votazioni
1. Le votazioni hanno luogo di norma con voto palese.
2. Sono adottate a scrutinio secreto le deliberazioni concernenti persone nei casi di cui ai comma 2 lett. b) del precedente articolo.
3. Qualsiasi deliberazione può essere adottata a scrutinio segreto su proposta di qualsiasi Consigliere che ottenga il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
4. Il Consigliere Comunale ha l`obbligo di astenersi dalla discussione e dalla votazione, allontanandosi dall`aula, ove si tratti di deliberazioni che riguardino, in modo diretto e specifico, interessi propri o del coniuge o di altri ascendenti o discendenti o parenti e affini entro il quarto grado.
5. Quanto previsto al precedente comma 4 si applica anche per le sedute della Giunta e delle Commissioni comunali, nonché per i membri non Consiglieri Comunali.
Art. 32
Verbali delle deliberazioni
1. I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale sono formati a cura del Segretario comunale riportando sinteticamente i punti principali delle discussioni e l`esito delle votazioni.
2. I processi verbali di cui sopra sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale e vengono sottoposti alla approvazione dei Consiglio comunale di norma nella seduta successiva.
Art. 33
Commissioni Consiliari
1. Il Regolamento prevede la possibilità di costituire Commissioni Consiliari permanenti e speciali, a rappresentanza proporzionale di tutti i Gruppi, realizzata mediante voto plurimo, e ne disciplina il funzionamento.
2. Il Consiglio comunale istituisce Commissioni speciali per svolgere inchieste sull`attività amministrativa del Comune stabilendo l`oggetto, le modalità ed i tempi dell`indagine.
3. La richiesta di istituzione delle Commissioni di cui al precedente comma 2 deve essere formulata da almeno un terzo dei Consiglieri in carica e si intende approvata se consegue il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
Art. 34
Consulte e Gruppi di lavoro
1. Per i singoli oggetti o singole materie, il Consiglio Comunale può nominare Consulte o gruppi di lavoro composti da Consiglieri, funzionari comunali e cittadini, espressione questi ultimi di categorie, di zone e di settori in grado di dare un contributo all`approfondimento di questioni di interesse comunale.
2. Il regolamento disciplina il funzionamento di tali organismi.
3. Prima dell`entrata in vigore del regolamento, il Consiglio può egualmente provvedere alla loro costituzione disciplinandone provvisoriamente il funzionamento con la relativa delibera.
Art. 35
Regolamento interno
1. Le norme relative all`organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui ai presente Titolo III, sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.
CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 36
Composizione della Giunta Comunale
La Giunta Municipale è composta dal Sindaco e da 2 (due) assessori, è nominata dal Sindaco secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell`art. 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81. La giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
Il Sindaco può nominare alla carica di assessore, cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
Art. 37
Elezione del Sindaco e della Giunta Comunale
1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio medesimo.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco, e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
3.Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio
Art. 38
Incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore
1. La legge prevede le cause di incompatibilità ed ineleggibilità a Sindaco ed assessore comunale.
In ogni caso non possono far parte della G.M. il coniuge, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti ed adottati.
Art. 38/1
Divieti di incarichi e consulenze
Al Sindaco, ai consiglieri e agli assessori comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti e comunque sottoposti al controllo e vigilanza del comune.
Art. 39
Durata in carica
La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
In caso di dimissioni, di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la Giunta decade e sì procede allo scioglimento del consiglio.
Fino alle nuove elezioni si applica il disposto del 1° comma e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
Art. 40
Mozioni di sfiducia
II Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere presentata e firmata da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 gg. dalla presentazione.
Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del C.C. e alla nomina di un commissario al sensi delle leggi vigenti.
Art. 41
Cessazione dalla carica di assessore
1. Gli Assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca e decadenza nei casi previsti dalla legge.
2. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate dal Sindaco.
3. II Sindaco può revocare uno o entrambi gli assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. In tutti i casi dì cessazione dalla carica di assessore il Sindaco provvede alla sostituzione con comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
Gli Art. 42 e 43 sono soppressi.
Art. 44
Funzionamento della Giunta
1. L`attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami della Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessori.
4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco.
5. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti la Giunta secondo le disposizioni di cui al 2° comma dell`art. 16 della legge 25 marzo 1993 n, 81.
Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall`esercizio della funzione adottata ai sensi dell`art. 15, comma 4/bis della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l`ordine di elencazione nella comunicazione di nomina della Giunta al Consiglio.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni dei singoli Assessori e le successive modifiche.
Art. 45
Attribuzioni della Giunta
Alla Giunta municipale sono conferite competenze di collaborazione con il sindaco ai fini dell`Amministrazione del Comune. Opera attraverso deliberazioni collegiali.
Compie gli atti non riservati dalla legge e dallo statuto al consiglio, come stabilito dal 2° comma dell`art. 17 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
Collabora con il Sindaco nell`attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso attuandone gli indirizzi generali.
Art. 46
Adunanze e deliberazioni
1.La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2.La Giunta delibera con l`intervento della metà più uno dei membri in carica ed a .maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l`adunanza.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della stessa Giunta.
5. Nessuna proposta può essere sottoposta alla approvazione della Giunta se non è corredata di tutti gli atti istruttori necessari per essere esaminata nonché dei pareri previsti dall`ari. 53 della L. 142/90.
6. Le deliberazioni adottate dalla Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, ove la Giunta stessa ne ravvisi l`urgenza, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
Art. 47
Verbali delle deliberazioni
1. I processi verbali delle deliberazioni della Giunta comunale sono formati a cura del Segretario comunale e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale.
2. Le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale sono comunicate ai Capigruppo consiliari con un elenco che contiene l`oggetto delle delibere, il numero e la data della seduta. La comunicazione viene fata dal Segretario comunale contestualmente alla pubblicazione all`Albo pretorio e costituisce adempimento all`art. 45 comma 3° della L. 142/90. I Capigruppo possono ottenere a semplice richiesta verbale una copia delle deliberazioni della Giunta comunale adottate nelle materie previste dall`art. 45 comma 2° della L. 142/90 nel periodo di pubblicazione delle stesse.
CAPO IV
IL SINDACO
Art. 48
Funzioni del Sindaco
1. Il Sindaco è l`organo responsabile dell’Amministrazione del comune; rappresenta l`Ente, esercita funzioni di presidenza, di sovrintendenza e di Amministrazione secondo quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2.Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dall’art. 36 della legge 142/90, come modificato dagli art. 12,e 13 della legge 25.3.1993 n. 81 e dall’art. 38 della legge 142/90; quelle stabilite dalle altre leggi statali e regionali nonché dei regolamenti.
Art. 49
Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell’Amministrazione:
a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; ne fissa l`ordine del giorno e ne determina il giorno dell`adunanza;
b) assicura l`unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l`attività degli Assessori;
c) sovrintende al funzionamento dei servizi comunali ed alla esecuzione degli atti;
d) indice i referendum comunali;
e) sovrintende all`espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
g) emana ordinanze per assicurare l`osservanza delle leggi e dei regolamenti;
h) Soppresso;
i) rilascia attestati di notorietà pubblica;
l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all`art. 27 della legge 8.6.90 n. 142;
m)Soppresso;
n) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi statali e regionali, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca di rappresentanti del comune presso, enti, aziende ed istituzioni.
Nomina i responsabili degli uffici e servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge n. 81/93, nonché dalle norme statutarie e regolamentari .
ART. 49/1
Dimissioni, impedimento, decadenza,
sospensione o decesso del Sindaco
1) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, sino alle elezioni del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, il Consiglio e la Giunta continuano a funzionare, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2) II Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell`esercizio della funzione adottata nei sensi dell`art. 15 comma 4 bis della legge 19.3.1990, n. 55, come modificato dall`art. 1 della legge 18.1.1992, n. 16.
3) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1° trascorso il termine dei venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4) Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
TITOLO IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI CIVILI
CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 50
Libere forme associative
1. Il Comune di Penna Sant`Andrea favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere, con funzioni consultive, alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, qual asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
Art. 51
Consultazioni
1. Il Comune consulta i soggetti della partecipazione quando lo ritiene utile ed opportuno, nonché nei casi obbligatori per legge o regolamento.
2. Soggetti della partecipazione sono in particolare le organizzazioni sindacali, le or-ganizzazioni economico-sociali di categoria operanti sul territorio, gli enti e le associazioni che svolgono la propria attività in campo sociale, economico, culturale, ambientale, turistico, ricreativo e sportivo.
3. La Giunta, anche sulla base di eventuali richieste, adotta con delibera l`elenco dei soggetti della partecipazione, elenco che va tempestivamente aggiornato.
4. La consultazione si attua mediante l`invio ai soggetti di cui al comma precedente di un documento chiaramente illustrativo dell`oggetto di esame con l`indicazione delle eventuali soluzioni alternative emerse nella fase preparatoria con il contestuale deposito di tutti gli atti necessari all`approfondimento presso la Segreteria comunale.
5. Decorsi almeno sette giorni dall`invio dei documenti di cui al comma precedente, il Sindaco provvede ad indire una o più pubbliche riunioni di illustrazione e dibattito.
6. Entro gli ulteriori dieci giorni i soggetti consultati potranno far pervenire alla Segreteria del Comune documenti contenenti proposte ed osservazioni.
7. Del risultato della consultazione e delle proposte che ne sono derivate si da atto nelle deliberazioni adottate in merito dagli organi comunali.
Art. 52
Petizioni popolari
1. I soggetti di cui al comma 2 del precedente art. 51 nonché i cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze e petizioni al Comune per chiedere l`emanazione di provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Sulle petizioni ed istanze decide l`organo competente per materia entro i termini che saranno stabiliti dal Regolamento.
Art. 53
Interrogazioni popolari
1. I soggetti di cui al comma 1° del precedente art. 52 possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco a seconda delle rispettive competenze.
2. La risposta è data per iscritto entro i termini che .saranno stabiliti dal Regolamento.
Art. 54
Diritto d`iniziativa popolare
1. L`iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli e in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un quinto degli iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell`anno precedente. Le relative firme devono essere autenticate nei modi di legge. L`attestazione della residenza dei sottoscrittori può risultare anche da certificato collettivo che il competente ufficio comunale è tenuto a rilasciare. I sottoscrittori devono essere iscritti alle liste elettorali del Comune.
3. Sono escluse dai diritto di .iniziativa le seguenti materie:
a) revisione dello Statuto;
b) tributi e bilancio;
c) espropriazione per pubblica utilità;
d) designazioni e nomine.
4. La Giunta comunale esprime parere sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio entro il termine di novanta giorni.
5. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d`iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Giunta.
6. Ove il Consiglio non provveda entro il termine di cui al comma precedente, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale entro trenta giorni,
7. Scaduto detto termine, la proposta è iscritta di diritto all`ordine del giorno prima seduta consiliare.
Art. 55
Referendum consultivo
1. È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l`intera collettività comunale. Il referendum è escluso sulle materie di cui al comma 3° del precedente articolo 54.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
b) qualora vi sia richiesta da parte di almeno un quinto degli iscritti alle liste elettorali al 31 dicembre dell`anno precedente. La richiesta è presentata con le modalità di cui al comma 2°del precedente art. 54.
3. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che partecipano alla votazione. In caso contrario il referendum è dichiarato respinto.
4. Il referendum è dichiarato nullo se alla votazione non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto.
5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell`esito favorevole del referendum, la Giunta è tenuta a sottoporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
6. Non è ammesso più di un referendum all`anno, a meno che i proponenti non si accollino ogni relativo onere finanziano fornendo all`uopo idonee garanzie.
7. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l`autenticazione delle firme dei sottoscrittori della proposta di referendum e per lo svolgimento delle operazioni di voto, nonché le modalità di scelta fra più domande concorrenti e le garanzie di cui al comma precedente.
CAPO II
PARTECIPAZIONE AL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 56
I procedimenti amministrativi
1. L`attività amministrativa del Comune di Penna S. Andrea persegue fini determinati dalia legge e dal presente Statuto ed è retta da principi di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge 07.08.90 n. 241 e dal presente Statuto.
2. L`amministrazione comunale non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
3. Qualora il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d`ufficio, l’amministrazione comunale ha l`obbligo di concludere mediante l`adozione di un provvedimento espresso.
4. Il regolamento determina per ciascun tipo di procedimento, salvo che non sia già disposto per legge, il termine entro il quale deve concludersi. Tale termine decorre dall`inizio d`ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Art. 57
Responsabile del procedimento
1. L`Amministrazione comunale determina per ciascun tipo di procedimento l`unità organizzativa responsabile dell`istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell`adozione del provvedimento finale.
2. Le determinazioni di cui al comma precedente sono rese pubbliche nei modi stabiliti dal regolamento.
Art. 58
Diritto di partecipazione al procedimento
1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione ai provvedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l`Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare l`avvio del provvedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che per legge devono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le Associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l`Amministrazione ha l`obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all`oggetto del procedimento.
4. La comunicazione di cui al precedente comma 1° è effettuata personalmente agli interessati.
5. Nella comunicazione devono essere indicati:
a) l`oggetto del procedimento;
b) l`ufficio e la persona responsabile del procedimento;
e) l`ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti.
6. Qualora per il numero dei destinatari non sia possibile la comunicazione personale o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione comunale provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma 5° mediante forme di pubblicità di volta in volta ritenute idonee.
7. 1 soggetti di cui ai precedenti commi 1^ e 2° hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti che l`amministrazione ha l`obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
8. L’amministrazione comunale, ai sensi dell`are. 11 della Legge 7.8.90 n. 241 e con le modalità stabilite dal regolamento, può concludere, per il perseguimento del pubblico interesse e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, accordi scritti con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
CAPO III
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
Art. 59
Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di temporanea motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l`esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.
2. Presso apposito ufficio devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale, del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, dei regolamenti Comunali nonché copia del presente Statuto.
Art. 60
Diritto di accesso
1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, nel rispetto della legge e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina altresì li diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copia degli atti e provvedimenti di cui al comma precedente, previo pagamento dei soli costi.
TITOLO V
L`ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE
Art. 61
Principi generali
1.L`organizzazione degli uffici e dei servizi è stabilita, con apposito Regolamento, secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità.
Il Comune adegua la propria organizzazione del personale ai principi contenuti nel decreto legislativo 3.2.1993 n. 29 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 470/93. In particolare in riferimento a ciò che concerne la separazione fra definizione politica degli obiettivi e gestione dei servizi affidata secondo le richiamate disposizioni alla dirigenza.
2. In base ai predetti principi generali, il Regolamento definisce:
a) l`articolazione della struttura organizzativa del Comune in appositi uffici e servizi, tenendo conto delle funzioni attribuite e delegate al Comune steso dalle leggi statali e regionali e operando la distinzione tra area amministrativa, area contabile ed area tecnica;
b) la dotazione organica del personale;
c) le procedure per l`assunzione del personale;
d) le modalità di conferimento della titolarità degli uffici;
e) i diritti, i doveri, le responsabilità, le sanzioni ed il procedimento disciplinare del personale;
f) le modalità per il funzionamento della Commissione di disciplina;
g) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne di cui all`art. 51, comma 70, della L. n. 142/90.
Art. 62
II Personale
1. i dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, definito dal regolamento ai sensi dei comma 2° lett. b) del precedente articolo.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge, dagli accordi nazionali collettivi e dal regolamento.
3. Il Comune promuove e realizza la formazione e l`aggiornamento professionale del proprio personale.
4. Il Comune garantisce l`effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
Art. 63
II Segretario Comunale
1. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, il Segretario Comunale:
a) sovrintende e coordina l`attività dei Responsabili degli uffici e dei servizi comunali;
b) cura l`attuazione dei provvedimenti;
c) è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni;
d) provvede ai relativi atti esecutivi;
2. Il Segretario comunale inoltre partecipa alle riunioni della Giunge e del Consiglio ed esprime il parere di cui all’art. 53 della L 142/90 su ogni proposta di deliberazione da sottoporsi alla Giunta comunale ed al Consiglio comunale.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lett. b), c) e d) del 1^ comma del presente articolo, il Segretario comunale si avvale dei responsabili degli uffici e dei servizi.
4. Lo Stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.
Art. 64
Responsabilità degli Uffici e dei Servizi
1. I responsabili degli Uffici e dei Servizi di cui al 3° comma dell’articolo precedente provvedono, sotto la diretta vigilanza del Segretario comunale, alla istruttoria di tutte le proposte di deliberazioni da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio e sono direttamente responsabili, nei limiti della loro competenza ed in concorso con il Segretario comunale, della attuazione delle predetta deliberazioni, nonché del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti in base al Regolamento.
2. Spetta inoltre ai responsabili degli Uffici e dei Servizi esprimere i pareri di cui all`art. 53, comma 1°, della L. n 142/90.
Art. 65
Servizi pubblici
1. La scelta dei modelli di gestione dei servizi comunali è di competenza del Consiglio Comunale, il quale esercita una attività di vigilanza per assicurare la corretta erogazione degli stessi.
2. Il Regolamento disciplina l`organizzazione dei singoli servizi.
3. Per la gestione dei servizi che, per la loro natura e dimensione, non possono essere assunti direttamente, o la cui gestione diretta comporti un onere maggiore rispetto ad altre forme di gestione indiretta, li Consiglio Comunale, in conformità con il disposto di cui agli art. 22, 3° comma, 24, 1° comma, e 25, 1° comma lett. f), della L. n. 142/90, può disporre:
a) la costituzione di aziende speciali;
b) la concessione a terzi;
e) la creazione di apposite istituzioni;
d) la partecipazione a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
e) la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;
f) la costituzione di consorzi.
4. La scelta del modello di gestione deve essere adeguatamente motivata in relazione sia al tipo di servizio assunto sia al modello di gestione che il Consiglio comunale intende adottare per l`erogazione del servizio, tenendo conto, nella scelta del modello di gestione stesso, del rapporto costo/prestazione e della economicità di gestione.
CAPO II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE, ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE
Art. 66
Costituzione e partecipazione
1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l`istituzione o la partecipazione dei Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, ne regola le finalità, l`organizzazione ed il finanziamento provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma precedente si applicano gli art. 32 comma 2^ lett. n.) e 36 comma 5° della Legge 8.6.90 n. 142.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell`intero organo esecutivo di un ente, la relativa proposta motivata formulata dal Sindaco, o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale indicazione dei nuovi. La delibera di revoca deve contenere la contestuale nuova nomina.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1° devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per incarichi pubblici ricoperti.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.
6. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e con la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
7. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 67
Istituzioni
1.11 consiglio di amministrazione delle istituzioni di cui all`art. 23 comma 2° della Legge 8.6.1990 n. 142 si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all`art. 66 comma 2° del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell`Istituzione e cura i rapporti dell`ente con gli organi comunali.
3. Il Direttore è nominato dalla Giunta comunale che lo sceglie, di norma, tra i dipendenti comunali della qualifica apicale. Il restante personale è tratto, di norma, dall`organico comunale.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì l`organizzazione interna dell`Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
Art. 68
Vigilanza e controlli
1. Il comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedente articolo, anche attraverso l`esame e l`approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l`attività.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all`attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell`esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell`ente, società o azienda e degli obiettivi raggiunti,
Art. 69
Personale
1.Fatto salvo quanto previsto dall`art. 51 comma 11 della L 142/1990, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale .degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata, se recepiti con apposite deliberazioni del competente organo deliberante dell`Amministrazione Comunale.
TITOLO VI
L`ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Art. 70
Demanio e patrimonio
1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civili sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano tale materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull`amministrazione del patrimonio.
Art. 71
I contratti
1. Fermo restando quanto previsto dall`art. 56 della L.142/90, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.
Art. 72
Contabilità e bilancio
1. L`ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
3. Il sistema contabile del Comune si basa sul Bilancio annuale di Previsione, regolato dai principi di università, integrità ed il pareggio economico e finanziano.
4. La contabilità comunale è improntata alla individuazione di singoli centri di spesa onde permettere un efficace controllo di gestione.
5. Alla gestione del Bilancio provvede la Giunta collegialmente ed a mezzo dell`Assessore competente.
6.1 bilanci ed i rendiconti degli enti, organismi e aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune o ai quali il Comune partecipa, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
7.1 consorzi ai quali partecipa il Comune trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile e comunque in tempo utile. Il conto consuntivo potrà essere allegato al conto consuntivo del Comune.
Art. 73
II Revisore del Conto
1. Il Revisore del Conto, nominato ai sensi dell’art. 57 della L. n. 142/90, collabora, in conformità al Regolamento di cui al comma 2° del precedente articolo 72, con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo dell`attività amministrativa del Comune,
2. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione di approvazione del Conto Consuntivo. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune la cui visione sia necessaria per l`espletamento dell`incarico.
4. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo incarico con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell`ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
5. Il Revisore dura in carica per tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza ai suoi obblighi, ed è rieleggibile una sola volta.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce, con la deliberazione di nomine, il compenso e le indennità spettanti a! Revisore nell`ambito delle tariffe stabilite dalla legge.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 74
Adozione dei regolamenti
1. Il Regolamento interno dei Consiglio Comunale è deliberato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati entro un anno dalla sua entrata m vigore, salvo i casi per i quali la legge prevede un termine più abbreviato.
3. Nelle more dell`emanazione dei Regolamenti di cui ai commi precedenti, restano validi i Regolamenti e le prassi vigenti eccetto che per le parti non conformi al presente Statuto ed alla legge n. 142/90.
Art. 75
Interpretazione delle norme statutarie
1. Per la corretta interpretazione delle norme del presente Statuto occorre far riferimento, nell’ordine, alla normativa vigente sull’ordinamento degli enti locali, a quella relativa alle specifiche materie e agli atti preliminari all`adozione dello Statuto.
Ciascun Consigliere può chiedere che il Consiglio Comunale si pronunci sulla interpretazione corretta delle norme statutarie.
3. Nell`ipotesi di cui al comma precedente, il Consiglio delibera l’interpretazione autentica delle norme dello Statuto con votazione favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati ed entro sessanta giorni dall`istanza.
INDICE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICIMATICI
Art. 1 - II Comune di Penna S. Andrea Pag. 1
Art. 2 - Territorio, gonfalone, stemma Pag. 1
Art. 3 - Finalità Pag. 1
Art. 4 - Tutela della salute Pag. 1
Art. 5 - Tutela del patrimonio naturale
storico ed artistico Pag. 2
Art. 6 - Promozione della cultura, dello sport
e del tempo libero Pag. 2
Art. 7 - Assetto ed utilizzazione del territorio Pag. 2
Art. 8 - Sviluppo economico Pag. 2
Art. 9 - Programmazione Pag. 3
Art. 10 - Partecipazione Pag. 3
TITOLO II
LO STATUTO ED I REGOLAMENTI
Art. 11 - Lo Statuto Pag. 3
Art. 11/1 - Commissioni per le pari opportunità Pag. 4
Art. 12 - Revisione dello Statuto Pag. 4
Art. 13 - I Regolamenti Pag. 4
Art. 14 - Efficacia dei Regolamenti Pag. 4
Art. 15 – Procedimento di formazione dei Regolamenti Pag. 5
TITOLO III
L`ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I
I CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 16 – Il Consigliere Comunale Pag. 5
Art. 17 – Doveri del Consigliere Pag. 5
Art. 18 – Attribuzioni del Consigliere Pag. 5
Art. 19 – Dimissioni e decadenza del Consigliere Pag. 6
Art. 20 – Il Consigliere anziano Pag. 6
Art. 21 – Gruppi consiliari Pag. 6
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 22 – Attribuzione del Consiglio Pag. 6
Art. 23 – Prima adunanza Pag. 7
Art. 24 – Sedute consiliari Pag. 7
Art. 25 - Convocazione del Consiglio Comunale Pag. 7
Art. 26 – Ordine del Giorno Pag. 8
Art. 27 – Avviso di convocazione Pag. 8
Art. 28 – Numero legale per la validità delle sedute Pag. 8
Art. 29 – Numero legale per la validità delle votazioni Pag. 9
Art. 30 – Pubblicità delle sedute Pag. 9
Art. 31 – Le votazioni Pag. 9
Art. 32 – Verbali delle deliberazioni Pag. 10
Art. 33 – Commissioni Consiliari Pag. 10
Art. 34 – Consulte e Gruppi di Lavoro Pag. 10
Art. 35 – Regolamento interno Pag. 10
CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 36 - Composizione della Giunta Comunale Pag. 11
Art. 37 – Elezione del Sindaco e della Giunta Comunale Pag. 11
Art. 38 – Incompatibilità alla carica di Sindaco ed
Assessore Pag. 11
Art. 38/1 – Divieti di incarichi e consulenze Pag. 11
Art. 39 – Durata in carica Pag. 11
Art. 40 – Mozioni di sfiducia Pag. 12
Art. 41 – Cessazione dalla carica di assessore Pag. 12
Art. 42 – soppresso Pag. 12
Art. 43 – soppresso Pag. 12
Art. 44 – Funzionamento della Giunta Pag. 12
Art. 45 – Attribuzioni della Giunta Pag. 13
Art. 46 – Adunanze e deliberazioni Pag. 13
Art. 47 – Verbali d